venerdì 8 giugno 2012

Tassazione scudo fiscale

L’imposta riguarda le attività finanziarie che sono state oggetto delle operazioni di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”) attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.



L’imposta di bollo speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime della segretazione.

I patrimoni sono soggetti a decorrere dal periodo d’imposta 2011 a un’imposta di bollo speciale annuale.

L’imposta è dovuta nella misura del:
• 10 per mille per il 2011;
• 13,5 per mille per il 2012;
• 4 per mille per gli anni successivi.


Per il primo anno di applicazione l’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.


Se nel corso del periodo d’imposta successivo al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime.


Il regime della riservatezza viene meno anche per effetto dell’esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria


Si prevede l’applicazione di un’imposta straordinaria pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto. Si tratta di un’imposta una tantum il cui versamento va effettuato nell’anno 2012.


L’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria sui prelievi sono calcolate sull’ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, ovvero del 6 dicembre 2011 relativamente all’imposta dovuta per tale anno, ovvero alla data del prelievo. Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.


Gli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001 provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale e l’imposta straordinaria sui prelievi dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.


Qualora il contribuente abbia trasferito il rapporto segretato presso un altro intermediario nel corso del 2011, l’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6 dicembre 2011 è tenuto all’applicazione e al versamento dell’imposta speciale relativa al 2011.

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